Ordinanza — n. 37361/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMULARO DIEGO nato a OLIVETO CITRA il 04/07/1983 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in ordine alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, sulla competenza per materia avendo correttamente richiamato l'avvenuta archiviazione del reato di abuso di ufficio e valorizzato il profilo psicologico ostativo alla invocata riqualificazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37361/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMULARO DIEGO nato a OLIVETO CITRA il 04/07/1983 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in ordine alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, sulla competenza per materia avendo correttamente richiamato l'avvenuta archiviazione del reato di abuso di ufficio e valorizzato il profilo psicologico ostativo alla invocata riqualificazione;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMULARO DIEGO nato a OLIVETO CITRA il 04/07/1983 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in ordine alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, sulla competenza per materia avendo correttamente richiamato l'avvenuta archiviazione del reato di abuso di ufficio e valorizzato il profilo psicologico ostativo alla invocata riqualificazione;
Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine alla difformità tra dispositivo letto in udienza e quello riportato in sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023