Ordinanza — n. 37360/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a RIONERO IN VULTURE il 01/01/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibile in quanto del tutto correttamente il vizio è stato ritenuto tardivamente proposto in sede di appello (Sez. 6, n.25500 del 28/04/2017,B., RV. 270032); Ritenuto che non risulta apprezzabile apporto della difesa delle parti civili alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi quindi dar luogo alla chiesta liquidazione dell'e spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n.25500 del 28/04/2017,B., RV. 270032); Ritenuto che non risulta apprezzabile apporto della difesa delle parti civili alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi quindi dar luogo alla chiesta liquidazione dell'e spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a RIONERO IN VULTURE il 01/01/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibile in quanto del tutto correttamente il vizio è stato ritenuto tardivamente proposto in sede di appello (Sez. 6, n.25500 del 28/04/2017,B., RV. 270032); Ritenuto che non risulta apprezzabile apporto della difesa delle parti civili alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi quindi dar luogo alla chiesta liquidazione dell'e spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023