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Ordinanza — n. 37358/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37358/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37358/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADANO MAURA nato a SAVONA il 07/06/1976 parte offesa nel procedimento c/ SERDINO ANDREA nato a LODI il 27/04/1975 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di LATINA/dato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta avverso provvedimento non ricorribile; All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigli stensore Il Pres/dente Ange qaozzi Angelo bsaio Dispone, a norma dell'art. 52 d.igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità censure procedurali legittimazione a contestare licenza impugnazione della cancellazione procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADANO MAURA nato a SAVONA il 07/06/1976 parte offesa nel procedimento c/ SERDINO ANDREA nato a LODI il 27/04/1975 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di LATINA/dato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta avverso provvedimento non ricorribile; All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigli stensore Il Pres/dente Ange qaozzi Angelo bsaio Dispone, a norma dell'art. 52 d.igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Pr