Ordinanza — n. 37357/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACALANOVIC MLADEN nato il 24/12/1988 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla doppia conforme decisione in ordine alla condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente posto in fuga all'atto del controllo e dopo la sua cessazione; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla pena puntualmente giustificata sul divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen. e sulle gravi modalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37357/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma 4, cod. pen. e sulle gravi modalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACALANOVIC MLADEN nato il 24/12/1988 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla doppia conforme decisione in ordine alla condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente posto in fuga all'atto del controllo e dopo la sua cessazione; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla pena puntualmente giustificata sul divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen. e sulle gravi modalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.20