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Ordinanza — n. 37355/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37355/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37355/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: ZOTTOLA GIUSEPPE nato a FORMIA il 26/02/1947 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla condotta criminosa posta in essere dal ricorrente per ottenere il ripristino del trattamento sospeso; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo in ordine alla presenza di più persone alla condotta oltraggiosa ( v. pg. 3 della prima sentenza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali attenuazione della pena pluralità di motivazioni modificazione delle conclusioni
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Testo completo

seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: ZOTTOLA GIUSEPPE nato a FORMIA il 26/02/1947 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla condotta criminosa posta in essere dal ricorrente per ottenere il ripristino del trattamento sospeso; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo in ordine alla presenza di più persone alla condotta oltraggiosa ( v. pg. 3 della prima sentenza);

Ritenuto che generico ed in fatto è il motivo sulla esclusione della ipotesi di particolare tenuità del fatto rispetto alla ineccepibile ragione correlata alla reiterazione delle condotte ed alla gravità di esse; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il quarto motivo sulla pena di cui si chiede la riduzione; Ritenuta la manifesta infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui decorso è successivo alla sentenza impugnata; Ritenuto che il sesto motivo si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito con riferimento ai benefici di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.