Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37354/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement on penalty and waiver of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously settled the penalty and waived the grounds for appeal. The appellant, Timpano Samanta, challenged a second-instance judgment, but the court noted that no valid grounds remained after the settlement agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for appeal were waived or settled in a prior agreement on the penalty, rendering the subsequent litigation without legal basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal penalty settlement waiver of grounds procedural costs Cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 165 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
concordato in appello sulla pena a seguito della rinuncia ai motivi e concordato sulla pena (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO SAMANTA nato a ROMA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 2628/23 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena a seguito della rinuncia ai motivi e concordato sulla pena (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Che all'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. PAI. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consiglieestensore / f, Il Presi44énte Angel apozzi Angelo Co anzo A — L_ 13