Ordinanza — n. 37353/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLI STEFANO nato a ROMA il 05/05/1976 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C::APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibilmente versato in fatto quanto al primo motivo che pretende una rivisitazione delle ragioni poste a base della responsabilità, prive di vizi logici e giuridici; Ritenuto che del tutto generico e volto ad avallare secondo una inammissibile rivalutazione probatoria - la decisività di parti del compendio dichiarativo è il secondo motivo sulla omessa considerazione dei motivi di appello in costanza della conferma della prima decisione rispetto alla motivata sussistenza del profilo oggettivo e soggettivo del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37353/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLI STEFANO nato a ROMA il 05/05/1976 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C::APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibilmente versato in fatto quanto al primo motivo che pretende una rivisitazione delle ragioni poste a base della responsabilità, prive di vizi logici e giuridici; Ritenuto che del tutto generico e volto ad avallare secondo una inammissibile rivalutazione probatoria - la decisività di parti del compendio dichiarativo è il secondo motivo sulla omessa considerazione dei motivi di appello in costanza della conferma della prima decisione rispetto alla motivata sussistenza del profilo oggettivo e soggettivo del reato;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLI STEFANO nato a ROMA il 05/05/1976 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C::APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso inammissibilmente versato in fatto quanto al primo motivo che pretende una rivisitazione delle ragioni poste a base della responsabilità, prive di vizi logici e giuridici; Ritenuto che del tutto generico e volto ad avallare secondo una inammissibile rivalutazione probatoria - la decisività di parti del compendio dichiarativo è il secondo motivo sulla omessa considerazione dei motivi di appello in costanza della conferma della prima decisione rispetto alla motivata sussistenza del profilo oggettivo e soggettivo del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023