Ordinanza — n. 37350/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA EZZAKI nato il 06/09/1997 avverso la sentenza del 03/08/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO/dato avviso alle partil udita la reraTErte svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;t OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione della responsabilità. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.01)0,00. P. Q. 1411. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigliere /sensore Il )rsidente Angelo ajozji Angelo ostanzo u.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37350/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione della responsabilità. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.01)0,00. P. Q. 1411. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigliere /sensore Il )rsidente Angelo ajozji Angelo ostanzo u.
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA EZZAKI nato il 06/09/1997 avverso la sentenza del 03/08/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO/dato avviso alle partil udita la reraTErte svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;t OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione della responsabilità. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.01)0,00. P. Q. 1411. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigliere /sensore Il )rsidente Angelo ajozji Angelo ostanzo u.