Ordinanza — n. 37349/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO SEBASTIANO nato a PALERMO il 19/10/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che deduce la mera resistenza passiva rispetto allo sgomitamento, dimenamento e scalciamento accertati; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla recidiva , la cui sussistenza non è stata oggetto di devoluzione in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37349/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che del tutto generico è il terzo motivo in ordine al diniego delle attenuenti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, alla personalità negativa dell'imputato desunta dai diversi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO SEBASTIANO nato a PALERMO il 19/10/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che deduce la mera resistenza passiva rispetto allo sgomitamento, dimenamento e scalciamento accertati; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla recidiva , la cui sussistenza non è stata oggetto di devoluzione in appello;
Ritenuto che del tutto generico è il terzo motivo in ordine al diniego delle attenuenti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, alla personalità negativa dell'imputato desunta dai diversi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5.5.