Ordinanza — n. 37348/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO DOMENICO LUIGI nato a MARSALA il 26/09/1972 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza con motivazione nel termine di 15 gg. il cui termine per impugnare scadeva il 10.04.2022, essendo il ricorso depositato il 08/06/2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna uI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: il cui termine per impugnare scadeva il 10.04.2022, essendo il ricorso depositato il 08/06/2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna uI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO DOMENICO LUIGI nato a MARSALA il 26/09/1972 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza con motivazione nel termine di 15 gg. il cui termine per impugnare scadeva il 10.04.2022, essendo il ricorso depositato il 08/06/2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna uI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023