Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37347/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37347/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37347/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZI FRANCESCO nato a BARI il 02/01/1985 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando i numerosi precedenti a riprova della costanye indifferenza nei riguardi degli ordini dell'autorità pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37347/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023

Parole chiave

Generato dall'IA
precedenti penali rilevanti sanzioni penali adeguamento della pena scemata imputabilità recidiva nell'infrazione impunità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZI FRANCESCO nato a BARI il 02/01/1985 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando i numerosi precedenti a riprova della costanye indifferenza nei riguardi degli ordini dell'autorità pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023