Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of generic mitigating circumstances based on prior criminal records, arguing the decision was factually flawed. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal or factual grounds; complaints limited to factual disputes or repetitions of arguments already decided by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO LUCA nato a NAPOLI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini del diniego di applicazione delle circ:ostanze attenuanti generiche (a fronte dei precedenti penali) ritenuti altresì ostativi, per il negativo giudizio sulla personalità che poteva trarsene, ai fini dell'applicazione dei benefici di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente