Ordinanza — n. 37259/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMARA MAROUEN nato il 04/07/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di riduzione della pena e esclusione della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali che, in una alle concrete modalità della condotta, sono stati ritenuti espressivi di maggiore pericolosità dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di riduzione della pena e esclusione della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali che, in una alle concrete modalità della condotta, sono stati ritenuti espressivi di maggiore pericolosità dell'imputato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMARA MAROUEN nato il 04/07/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di riduzione della pena e esclusione della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali che, in una alle concrete modalità della condotta, sono stati ritenuti espressivi di maggiore pericolosità dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente