Ordinanza — n. 37253/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUZZI SANDRO nato a SOVERIA MANNELLI il 12/04/1986 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato; la configurabilità nei fatti del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. in presenza di "evasione temporanea" dagli arresti domciliari seguita dal rientro nell'abitazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato; la configurabilità nei fatti del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. in presenza di "evasione temporanea" dagli arresti domciliari seguita dal rientro nell'abitazione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUZZI SANDRO nato a SOVERIA MANNELLI il 12/04/1986 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato; la configurabilità nei fatti del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. in presenza di "evasione temporanea" dagli arresti domciliari seguita dal rientro nell'abitazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente