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Ordinanza — n. 37251/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for tax evasion as manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a Milan Court of Appeal's criminal conviction for tax evasion inadmissible. The appellant, Youssef Nasr, argued based on legal principles, but the court found the grounds manifestly unfounded after reviewing the lower court's complete analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals against criminal convictions for tax evasion are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court has already conducted a complete examination of the appeal motives.

Parole chiave

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tax evasion criminal conviction appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds Corte di Cassazione procedural costs fine evasione all'obbligo di contribuzione procedura per sottrazione d'imposta allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF NASR YOUSSEF ABOU SHOH ABDEL RAHMAN (CUI 04MX980) nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta clisamina, ad opera del giudice di appello, dei motivi di impugnazione.

Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti e in relazione ai quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiama a massime giurisprudenziali e contestazioni sullo stile del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consiglie,p rete Il Presi