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Ordinanza — n. 37249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDAOUDI ABDESSAMAD nato il 19/10/1993 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini della ritenuta sussistenza della condotta materiale del reato consistita in condotte di attivo respingimento (spintonamento) degli agenti e non in un mero divincolamento per la cui sussistenza è necessaria la mancanza di energia attiva diretta dispiegata dall'agente all'indirizzo dei verbalizzanti nel corso di un'azione di contenimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in_ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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disobbedienza alla decisione dell'autorità impedimento di un atto dell'autorità perseguimento penale per diffamazione timore di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDAOUDI ABDESSAMAD nato il 19/10/1993 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ai fini della ritenuta sussistenza della condotta materiale del reato consistita in condotte di attivo respingimento (spintonamento) degli agenti e non in un mero divincolamento per la cui sussistenza è necessaria la mancanza di energia attiva diretta dispiegata dall'agente all'indirizzo dei verbalizzanti nel corso di un'azione di contenimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in_ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consiglie