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Ordinanza — n. 37246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, in punto di configurabilità del reato e di elemento soggettivo, da mere doglianze in punto di fatto sulla possibilità che potesse essere agevolmente svolta l'attività di vigilanza da parte dell'autorità delegata ai controlli.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, in punto di configurabilità del reato e di elemento soggettivo, da mere doglianze in punto di fatto sulla possibilità che potesse essere agevolmente svolta l'attività di vigilanza da parte dell'autorità delegata ai controlli.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri riesame del decreto espulsione esenzione dalla pena impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 99 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, in punto di configurabilità del reato e di elemento soggettivo, da mere doglianze in punto di fatto sulla possibilità che potesse essere agevolmente svolta l'attività di vigilanza da parte dell'autorità delegata ai controlli.

Considerato, inoltre, che sono manifestamente infondate le deduzioni sulla manta disapplicazione della recidiva. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite che, pressoché ininterrottamente, si susseguono dall'inizio degli anni novanta. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consiglier relat