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Ordinanza — n. 37241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione, reiterati con la memoria pervenuta il 23 giugno 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal giudice di appello:•in particolare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per la sottoposizione dell'imputato a nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere è stato correttamente argomentato sulla base della mancata allegazione di elementi "nuovi", idonei a comprovare un aggravamento del quadro psicopatologico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione, reiterati con la memoria pervenuta il 23 giugno 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal giudice di appello:•in particolare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per la sottoposizione dell'imputato a nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere è stato correttamente argomentato sulla base della mancata allegazione di elementi "nuovi", idonei a comprovare un aggravamento del quadro psicopatologico;

Parole chiave

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malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato prove psichiatriche incapacità di discernimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione, reiterati con la memoria pervenuta il 23 giugno 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal giudice di appello:•in particolare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per la sottoposizione dell'imputato a nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere è stato correttamente argomentato sulla base della mancata allegazione di elementi "nuovi", idonei a comprovare un aggravamento del quadro psicopatologico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presici- t