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Ordinanza — n. 37236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa aei reatiP di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di sussistenza dell'elemento materiale del reato poiché la condotta dell'imputato (cfr. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale pubblica istigazione a delinquere disobbedienza militare oltraggio alla corte minaccia all'ordine pubblico limiti della libertà d'espressione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa aei reatiP di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di sussistenza dell'elemento materiale del reato poiché la condotta dell'imputato (cfr. pag.

2) non si era esaurita nella pronuncia di frasi meramente dispregiative ma di frasi minatorie che avevano reso necessario, a supporto degli agenti„ l'intervento di rinforzi e la conduzione dell'imputato in caserma per la prosecuzione dell'accertamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consiglier relatore Il Preside