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Ordinanza — n. 37235/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37235/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI MARTINA nato a COMACCHIO il 20/12/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; I visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché svolti in fatto e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha esaminato la tesi difensiva dell'imputata ed ha escluso la fondatezza delle sue affermazioni, contenute nella querela, di avere subito molestie telefoniche da parte di Gaetano Beneventi.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI MARTINA nato a COMACCHIO il 20/12/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; I visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché svolti in fatto e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha esaminato la tesi difensiva dell'imputata ed ha escluso la fondatezza delle sue affermazioni, contenute nella querela, di avere subito molestie telefoniche da parte di Gaetano Beneventi.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione punibilità impunità motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOTTI MARTINA nato a COMACCHIO il 20/12/1981 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; I visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché svolti in fatto e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha esaminato la tesi difensiva dell'imputata ed ha escluso la fondatezza delle sue affermazioni, contenute nella querela, di avere subito molestie telefoniche da parte di Gaetano Beneventi.

In particolare la Corte di appello ha esaminato le precisazioni dell'imputata sul "diverso" periodo temporale in cui sarebbero intervenute le telefonate escludendone la rilevanza ai fini della insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre