Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA GIOVANNI nato a BARI il 27/06/1976 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza e lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA GIOVANNI nato a BARI il 27/06/1976 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza e lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione circostanza attenuante abbandono del procedimento penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA GIOVANNI nato a BARI il 27/06/1976 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza e lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Considerato, inoltre, che i motivi di ricorso concernenti il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della continuazione fra reati sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha valorizzato, sul primo aspetto, la esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato ed ha ritenuto insussistente la medesimezza di disegno criminoso fra distinti episodi di resistenza non essendo sufficiente a questo fine la mera omogeneità tra reati, valorizzando il dato che la occasionalità dei controlli che avevano determinato le violente reazioni dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relat9fe Il Pres