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Ordinanza — n. 37230/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37230/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCAT VITALIE nato il 13/11/1982 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione esenzione dalla pena espatrio illegale insufficiente ritiro della querela penale evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 133 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e nell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti penali;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCAT VITALIE nato il 13/11/1982 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che non si presta a censure la conclusione della Corte di appello che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha denegato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen valorizzando l'ostatività dell'abitualità bensì sul complessivo giudizio negativo che può formularsi sulla personalità dell'imputato che ne denol:a la ingravescente inclinazione alla commissione di reati: la Corte di merito ha effettuato una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere aatore Il Pr