Ordinanza — n. 37229/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFLI MHEDI nato il 01/02/1985 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi, dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai Cu - reati di resistenza.vnon sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità tenuto conto che la condotta dell'imputato si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, che ha t posto in pericolo l'incolumità dei verbalizzanti, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFLI MHEDI nato il 01/02/1985 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi, dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai Cu - reati di resistenza.vnon sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità tenuto conto che la condotta dell'imputato si è realizzata con la mera fuga ma attraverso manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, che ha t posto in pericolo l'incolumità dei verbalizzanti, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in-ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presid 1nte 3