Ordinanza — n. 37228/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati ì motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità) avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non proposti in appello (dove era stata contestata solo la pena).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati ì motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità) avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non proposti in appello (dove era stata contestata solo la pena).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato il 11/10/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati ì motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità) avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non proposti in appello (dove era stata contestata solo la pena).
Il tema della responsabilità, in relazione alla idoneità minatoria della frase proferita all'indirizzo dei verbalizzanti, comporta ricostruzioni in fatto estranee al perimetro di valutazione, anche ai fini della qualificazione giuridica, rimesso alla Corte di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inmammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r ore Il Presidente