Ordinanza — n. 37226/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI PETRE nato il 31/12/1990 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha tenuto conto dei precedenti penali (fra altri, tre condanne per il reato di resistenza) che con quello di evasione depone nel senso della particolare refrattarietà dell'imputato a rispettare le prescrizioni dell'autorità e, in generale, l'esercizio dei poteri dei pubblici ufficiali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inAnnmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI PETRE nato il 31/12/1990 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che è ineccepibile la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha confermato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Le argomentazioni della Corte di merito sono incensurabili in questa sede perché logiche e incentrate sull'esame delle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo sulla personalità e fanno buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio e del conseguente trattamento punitivo, effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nell'art. 131-bis cod. pen..
La Corte di merito ha tenuto conto dei precedenti penali (fra altri, tre condanne per il reato di resistenza) che con quello di evasione depone nel senso della particolare refrattarietà dell'imputato a rispettare le prescrizioni dell'autorità e, in generale, l'esercizio dei poteri dei pubblici ufficiali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inAnnmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il P