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Ordinanza — n. 37222/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37222/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA ROMOLO nato a ROMA il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rítenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione_ della responsabilità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37222/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Conserva validità, impedendo di ritenere fondata la deduzione di illegalità della pena, il principio secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa E!, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione (Sez. 5, Sentenza n. 35999 del 17/03/2015, Rv. 265002).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti domanda d'asilo di rom risarcimento per atto illecito abbandono per lesioni personali risarcimento alle vittime di reati pericolo di tortura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA ROMOLO nato a ROMA il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rítenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione_ della responsabilità;

Considerato, in particolare, - che non è spiegata, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la rilevanza delle dichiarazioni dell'informatore dei Carabinieri e, in caso di esclusione di tale informazione, la sua decisività ai fini della dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 1 sulla base di elementi — il possesso di dosi e di una somma di denaro- valorizzati ai fini della condanna. Il motivo di ricorso è, pertanto, generico; - la condotta di resistenza è stata correttamente ritenuta sussistente tenuto conto che l'allontanamento dell'imputato, dopo che era già stato bloccato, non si è realizzato con la mera fuga nna attraverso il "trascinamento" dei carabinieri, modalità che ha posto in pericolo l'incolumità dei verbalizzanti, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765) e tanto ha comportato le lesioni riscontrate, correttamente ascritte a titolo doloso.

E' manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Conserva validità, impedendo di ritenere fondata la deduzione di illegalità della pena, il principio secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa E!, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione (Sez. 5, Sentenza n. 35999 del 17/03/2015, Rv. 265002).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma oli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r D INF: ci,:\ Il