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Ordinanza — n. 37221/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KATTANI ADBELATIF nato il 17/03/1974 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, meramente assertive della possibilità di riqualificazione giuridica del fatto c:ome furto semplice e manifestamente infondati, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del dell'Il dicembre 2019, che determinava una decisione a rime obbligate.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto generiche anche le censure sulla "eccessività" del trattamento sanzionatorio con riferimento alla pena della multa, determinata in maniera appena superiore al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KATTANI ADBELATIF nato il 17/03/1974 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, meramente assertive della possibilità di riqualificazione giuridica del fatto c:ome furto semplice e manifestamente infondati, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del dell'Il dicembre 2019, che determinava una decisione a rime obbligate.

Del tutto generiche anche le censure sulla "eccessività" del trattamento sanzionatorio con riferimento alla pena della multa, determinata in maniera appena superiore al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r_ latore Il Presidente