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Ordinanza — n. 37218/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37218/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO ROSARIO nato a CATANIA il 07/05/1993 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, genericamente volte a conseguire un trattamento meno grave (la Corte ha applicato pena nel minimo bilanciando le generiche con la recidiva reiterata ed ha applicato un aumento minimo per la continuazione interna);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO ROSARIO nato a CATANIA il 07/05/1993 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, genericamente volte a conseguire un trattamento meno grave (la Corte ha applicato pena nel minimo bilanciando le generiche con la recidiva reiterata ed ha applicato un aumento minimo per la continuazione interna);

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO ROSARIO nato a CATANIA il 07/05/1993 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, genericamente volte a conseguire un trattamento meno grave (la Corte ha applicato pena nel minimo bilanciando le generiche con la recidiva reiterata ed ha applicato un aumento minimo per la continuazione interna);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in.-ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente