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Ordinanza — n. 37209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE BENITO NICOLA nato a BARLETTA il 09/08/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e dei reiterati precedenti penali, che gli sono valsi l'applicazione della recidiva;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e dei reiterati precedenti penali, che gli sono valsi l'applicazione della recidiva;

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale evasione all'obbligo di contribuzione condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE BENITO NICOLA nato a BARLETTA il 09/08/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e dei reiterati precedenti penali, che gli sono valsi l'applicazione della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relato Il Presi nt