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Ordinanza — n. 37208/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37208/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ONESIMO nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e della mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena determinata nel minimo edittale;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e della mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena determinata nel minimo edittale;

Parole chiave

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attenuazione della pena esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti alleggerimento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ONESIMO nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità dei fatti ascritti all'imputato e della mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena determinata nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere rei Il Presid