Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Elia Vito, nato a Bitonto il 26/09/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in particolare, circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale rinuncia al dibattimento orale diritto di ottenere una decisione attenuazione della pena permesso di promuovere un procedimento penale cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Elia Vito, nato a Bitonto il 26/09/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, tanto alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato contestato, quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in particolare, circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis