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Ordinanza — n. 37205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO CLAUDIO nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 01/12/1958 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare la prescrizione, il ricorrente omette di considerare la sospensione della prescrizione dal 21/06/2021 al 21/02/2022 disposto dal giudice a seguito di richiesta di rinvio del difensore.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte ricusazione del pubblico ministero concussione condanna al pagamento pecuniario procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO CLAUDIO nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 01/12/1958 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare la prescrizione, il ricorrente omette di considerare la sospensione della prescrizione dal 21/06/2021 al 21/02/2022 disposto dal giudice a seguito di richiesta di rinvio del difensore.

Il secondo motivo è generico perché il ricorrente omette una puntuale disamina della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno sottolineato che la reazione violenta e aggressiva dell'imputato interveniva proprio nel momento in cui il maresciallo Vizzini si stava apprestando a elevare la contravvenzione a Muscogiuri Palma e a invitarla a rimuovere il banco di vendita. L'intervento dell'imputato, quindi, era diretto proprio a impedire a Vizzini e ai colleghi, che lo accompagnavano, di portare a termine il loro servizio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso