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Ordinanza — n. 37204/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37204/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRI EL HOUSSINE nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti g,i atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; TI ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente indicato le ragioni per le quali non doveva ritenersi attendibile l'imputato allorché sosteneva di non avere sentito il campanello suonare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata motiva puntualmente anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo riguardo all'assenza di elementi positivi ai quali ancorare le stesse. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali danno all'udito diritto di ottenere una decisione assenza di caso di rigore domanda di ricusazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRI EL HOUSSINE nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti g,i atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; TI ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente indicato le ragioni per le quali non doveva ritenersi attendibile l'imputato allorché sosteneva di non avere sentito il campanello suonare.

La sentenza impugnata motiva puntualmente anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo riguardo all'assenza di elementi positivi ai quali ancorare le stesse. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

D chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il