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Ordinanza — n. 37203/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first and second grounds were not raised during the appellate proceedings, while the third ground regarding generic mitigating circumstances was deemed untimely. The appellate court had already weighed these circumstances against aggravating factors and found the sentence proportionate. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be raised at the second instance; generic mitigating circumstances cannot be introduced for the first time on appeal if the lower court has already balanced them against aggravating factors to reach a proportionate sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances second instance procedure procedural time limits proportionality of sentence appellate review scope costs and fine award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO FERDINANDO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 04/09/1982 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché le censure non sono state formulate in appello. il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito in questa sede.

La Corte di appello ha puntualmente evidenziato che, nell'ambito della propria discrezionalità, il giudice ha riconosciuto tali circostanze già con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e che la pena finale appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3