Ordinanza — n. 37201/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRBU ADRIAN TOMEL nato il 18/12/1986 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in tema di sussistenza della responsabilità ex art. 385 cod. pen., della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, della mancata esclusione della recidiva, del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e, implicitamente, della mancata concessione della sanzione sostitutiva i assenza dei presupposti);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 37201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, della mancata esclusione della recidiva, del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e, implicitamente, della mancata concessione della sanzione sostitutiva i assenza dei presupposti);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRBU ADRIAN TOMEL nato il 18/12/1986 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in tema di sussistenza della responsabilità ex art. 385 cod. pen., della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, della mancata esclusione della recidiva, del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e, implicitamente, della mancata concessione della sanzione sostitutiva i assenza dei presupposti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3