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Ordinanza — n. 37200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMEI DAMIANO CROCEFISSO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 08/04/1996 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la sussistenza dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2 e 3).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2 e 3).

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità concussione azione civile reati violenti lesioni personali lesione alla caviglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMEI DAMIANO CROCEFISSO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 08/04/1996 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la sussistenza dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2 e 3).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/