Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargain excludes challenges to sentence amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the permissible scope of a cassation appeal against a plea bargain sentence. The appellant challenged the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a procedural error, while the prosecution contended that the plea bargain inherently waives objections to the sentence's quantity. The court ruled that by entering into the agreement, the defendant specifically excluded the ability to complain about the sentence's extent under Article 444, leaving no valid ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A plea bargain implies a substantive waiver of all issues regarding guilt and specifically excludes any complaint about the quantity of the imposed sentence, rendering appeals based solely on the sentence's amount inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; (v Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, ala erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, il quale lamenta unicamente la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così