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Ordinanza — n. 37195/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding alleged notification failure and credibility issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to address the specific claim that the defendant could not answer the doorbell due to malfunction, asserting the judgment was generic. The court rejected this, noting the appealed decision already thoroughly refuted the defendant's version of events based on credibility assessments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for lack of specific grounds is inadmissible if the contested judgment contains a detailed and convincing motivation that effectively addresses the alleged defects without omitting critical points.

Parole chiave

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lack of specific grounds criminal appeal inadmissibility credibility assessment notification failure defense procedural costs award deposizione inattendibile notificazione viziata abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alia inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alia inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACARBONARA PIETRO nato a PUTIGNANO il 07/03/1977 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso, che contesta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità, evidenziando che l'imputato non era riuscito a rispondere al citofono a causa del malfunzionamento dello stesso è versato in fatto e generico, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano il dedotto vizio a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la incredibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato (pag. 3). Alia inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/