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Ordinanza — n. 37193/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/02/1978 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso -- avente ad oggetto il riconoscimento certo dell'imputato - non e consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; , Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il motivo relativo alla sussistenza della condotta di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che risultava provato che l'obiettivo dell'imputato fosse quello di sfuggire al controllo degli operanti.

Parole chiave

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motivi di cassazione censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero censure procedurali rinuncia al dibattimento orale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Osservato che il motivo relativo alla sussistenza della condotta di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/02/1978 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso -- avente ad oggetto il riconoscimento certo dell'imputato - non e consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; , Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello);

Osservato che il motivo relativo alla sussistenza della condotta di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che risultava provato che l'obiettivo dell'imputato fosse quello di sfuggire al controllo degli operanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso