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Ordinanza — n. 37192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 19/05/197 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il r,corso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, iaddove i giudici hanno precisato che le azioni poste in essere dall'imputato erano dirette inequivocabilmente a colpire l'operante al fine di compiere un atto d'ufficio (pag. 3).

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre la Corte ha, puntualmente, evidenziato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l' azione dell'imputato non era frutto della agitazione psicomotoria della quale soffriva, bensì veniva posta in essere con la coscienza e la volontà di impedire il compimento di un atto di ufficio e causare le lesioni riportate dall'agente (pag. 3). Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. è stata congruamente motivato, avendo riguardo alla particolare violenza posta in essere dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati violenti aggressione fisica affezioni psichiche violenza di Stato agitazione politica

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 19/05/197 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il r,corso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, iaddove i giudici hanno precisato che le azioni poste in essere dall'imputato erano dirette inequivocabilmente a colpire l'operante al fine di compiere un atto d'ufficio (pag. 3).

Inoltre la Corte ha, puntualmente, evidenziato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l' azione dell'imputato non era frutto della agitazione psicomotoria della quale soffriva, bensì veniva posta in essere con la coscienza e la volontà di impedire il compimento di un atto di ufficio e causare le lesioni riportate dall'agente (pag. 3). Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. è stata congruamente motivato, avendo riguardo alla particolare violenza posta in essere dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis