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Ordinanza — n. 37186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 521 cod. proc. pen., nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa concorso di motivi di sospensione censure tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, si veda pag. 2 della motivazione, allorché la Corte d'appello sottolinea che la persona offesa riferiva genericamente di plurimi e analoghi episodi di resistenza, e che, a fronte della difficoltà della stessa di collocare temporalmente le condotte, il Pubblico ministero specificava che quella di cui all'imputazione risaliva al 28 giugno e non all'il settembre. Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Nella fattispecie in esame il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato alla assenza di elementi positivi tali da far ritenere l'imputato meritevole del beneficio.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende