Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37183/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLO ARTURO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 21/08/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria depositata da Cella; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi di ricorso sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al vizio di motivazione relativo all'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del reato, deve osservarsi che la Corte di appello fa puntuale riferimento alla perizia espletata in altro procedimento e sottolinea, puntualmente, come i disturbi della personalità dell'imputato non abbiano avuto alcuna interferenza con la commissione del reato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al vizio di motivazione relativo all'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del reato, deve osservarsi che la Corte di appello fa puntuale riferimento alla perizia espletata in altro procedimento e sottolinea, puntualmente, come i disturbi della personalità dell'imputato non abbiano avuto alcuna interferenza con la commissione del reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
scemata imputabilità disturbo di personalità punibilità verdetto di colpevolezza responsabilità penale altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLO ARTURO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 21/08/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria depositata da Cella; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi di ricorso sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al vizio di motivazione relativo all'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del reato, deve osservarsi che la Corte di appello fa puntuale riferimento alla perizia espletata in altro procedimento e sottolinea, puntualmente, come i disturbi della personalità dell'imputato non abbiano avuto alcuna interferenza con la commissione del reato.

Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) è anch'esso puntualmente motivato in ragione dell'intenso pregiudizio al bene giuridico offeso. La graduazione della pena (terzo motivo), anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d