Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claims regarding clerical errors and non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sciarra Renato inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued for sentence nullity based on a clerical error in his personal details and contested the non-punishment provision, but the Court found the lower court's reasoning correct and exhaustive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: In cases of material error in the operative part of a judgment, the remedy is correction under Art. 619 c.p.p., not cassation appeal, and non-punishment provisions must be fully motivated to be valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sciarra Renato, nato a Napoli il 24/10/1995 avverso la sentenza del 14 ottobre 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Infatti, il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all'errore sulle generalità del ricorrente contenuto nel dispositivo del provvedimento impugnato.
La prospettazione della difesa, tuttavia, è palesemente smentita dalla sentenza stessa, che nella parte motiva fa riferimento alle corrette generalità del ricorrente, e dalla giurisprudenza di legittimità, che è costante nel ritenere che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269).
Il rimedio ordinamentale previsto in tali casi è la correzione di errore materiale di cui all'art. 619 cod. proc. pen. e non il ricorso per cassazione. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile alla luce della corretta, esaustiva e non illogica motivazione della sentenza impugnata, la quale dà conto delle ragioni di fatto e di diritto ostative all'applicazione della causa di non punibilità in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consiglier estens