Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37177/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Manidi Abdelouahad, nato in Marocco I 01/01/1987 avverso la sentenza del 16 novembre 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di cui agli artt. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, 337 e 582, 585 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, 337 e 582, 585 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico grave di stupefacenti abbandono del procedimento penale caso poco grave abbandono per lesioni personali condono delle spese procedurali abbandono del procedimento per truffa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Manidi Abdelouahad, nato in Marocco I 01/01/1987 avverso la sentenza del 16 novembre 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di cui agli artt. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, 337 e 582, 585 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consig e estensore Il Pre ente