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Ordinanza — n. 37176/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37176/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cojan Virgil, nato in Russia il 02/03/1982 avverso la sentenza del 10 ottobre 2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in guanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile in guanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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circostanza attenuante motivazione inadeguata delle censure costituzionali persecuzione individuale coazione penale divieto di condurre pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cojan Virgil, nato in Russia il 02/03/1982 avverso la sentenza del 10 ottobre 2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in guanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Infatti, la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure in punto di completezza e logicità, avendo essa adeguatamente valorizzato i precedenti, anche specifici, del ricorrente e la sua "innegabile aggressività e violenza" nei confronti degli operanti (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliera estensore Il Presj4ènte