Ordinanza — n. 37175/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nappa Mirko, nato a Palermo il 25/11/1996 avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio non emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della sentenza, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'integrazione del dolo di fattispecie).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'aumento di pena per la recidiva, e parimenti manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza, che correttamente riconosce la pericolosità sociale e l'accresciuta capacità a delinquere del ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nappa Mirko, nato a Palermo il 25/11/1996 avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio non emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della sentenza, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'integrazione del dolo di fattispecie).
Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'aumento di pena per la recidiva, e parimenti manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza, che correttamente riconosce la pericolosità sociale e l'accresciuta capacità a delinquere del ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Prs