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Ordinanza — n. 37172/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37172/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC NIKEL nato a MONCALIERI il 31/10/1993 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso, che contesta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità, evidenziando che l'imputato non era riuscito a rispondere in tempo al citofono, poiché le forze dell'ordine avevano suonato molto rapidamente e, stante l'ora - 0.48 -, non era riuscito ad alzarsi rapidamente è versato in fatto e generico, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano il dedotto vizio a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la incredibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato (pag. 3).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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domanda tardiva di ricusazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo rinvio del dibattimento termine calcolato a ore diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC NIKEL nato a MONCALIERI il 31/10/1993 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso, che contesta il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità, evidenziando che l'imputato non era riuscito a rispondere in tempo al citofono, poiché le forze dell'ordine avevano suonato molto rapidamente e, stante l'ora - 0.48 -, non era riuscito ad alzarsi rapidamente è versato in fatto e generico, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano il dedotto vizio a fronte della articolata motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la incredibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato (pag. 3).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il