Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouerghi Nejib, nato a Lekef (Tunisia) il 20/04/1966 avverso la sentenza del 6 luglio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouerghi Nejib, nato a Lekef (Tunisia) il 20/04/1966 avverso la sentenza del 6 luglio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consig erà,estensore Il Pre1qe