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Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouerghi Nejib, nato a Lekef (Tunisia) il 20/04/1966 avverso la sentenza del 6 luglio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia al dibattimento orale cognizione del ricorso per cassazione diritto di ottenere una decisione eccezione di incostituzionalità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouerghi Nejib, nato a Lekef (Tunisia) il 20/04/1966 avverso la sentenza del 6 luglio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la completa e non illogica motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. p. 4 della sentenza di appello).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consig erà,estensore Il Pre1qe