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Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA ROBERTINO nato a TORINO il 11/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA ROBERTINO nato a TORINO il 11/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata attentato contro la sicurezza militare azione legale a scopo intimidatorio minaccia alla sicurezza pubblica misura meno grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA ROBERTINO nato a TORINO il 11/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. In particolare, nella sentenza impugnata si sottolinea la chiara volontà dell'imputato di esercitare la violenza e la minaccia proprio al fine di impedire l'atto di ufficio che gli operanti stavano compiendo, separando l'imputato dalla donna che il predetto stava aggredendo, essendo, invece, l'imputato intenzionato a raggiungere la stessa, vanificando l'atto che gli operanti stavano ponendo in essere a tutela di quest'ultima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci