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Ordinanza — n. 37167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI CLAUDIO nato a CARIGNANO il 03/08/1954 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - avente ad oggetto il riconoscimento certo dell'imputato da parte dell'operante Tesei - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, allorché la Corte evidenzia che il teste aveva precisato che erano stati compiuti accertamenti sull'imputato in relazione a una attività di indagine che riguardava delle presunte truffe, nel corso della quale il Bresciani veniva monitorato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile indizio documenti d'identità prova del DNA insufficienza di prove prove acquisite tramite sorveglianza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI CLAUDIO nato a CARIGNANO il 03/08/1954 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - avente ad oggetto il riconoscimento certo dell'imputato da parte dell'operante Tesei - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto;

Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, allorché la Corte evidenzia che il teste aveva precisato che erano stati compiuti accertamenti sull'imputato in relazione a una attività di indagine che riguardava delle presunte truffe, nel corso della quale il Bresciani veniva monitorato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il